EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Attuazione della CITES Per ulteriori informazioni clicca qui!

 

Come vengono prese le decisioni sul rilascio dei permessi?
Le condizioni per il rilascio di permessi e certificati per il commercio internazionale di una delle specie elencate nelle appendici CITES comprendono:

  • domande se il commercio sarà dannoso o meno per la sua sopravvivenza;
  • se gli esemplari sono stati acquisiti legalmente;
  • la preparazione per la spedizione di esemplari vivi, e
  • per le specie dell'appendice I, se l'importatore dispone di strutture adeguate per ospitare e curare gli esemplari vivi.

Quali permessi sono necessari ai sensi della CITES?
Per gli esemplari delle specie elencate nell'appendice I sono richieste una licenza di importazione rilasciata dall'organo di gestione del paese importatore e una licenza di esportazione (o certificato di riesportazione) rilasciata dall'organo di gestione del paese (ri-)esportatore. Queste possono essere rilasciate solo se l'esemplare non deve essere utilizzato per scopi prevalentemente commerciali e se il commercio avverrà per scopi che non pregiudicano la sopravvivenza della specie.
Per gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II è richiesta una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione. Non è necessaria un'autorizzazione all'importazione se non richiesto dalla legislazione nazionale.
Per gli esemplari delle specie elencate nell'appendice III è necessaria una licenza di esportazione (se esportati dal paese che ha incluso la specie nell'appendice III) o un certificato di origine (se esportati da qualsiasi altro paese).

Ci sono esenzioni?
La Convenzione prevede diverse esenzioni condizionate e deroghe alle sue disposizioni (cfr. sezione 3.6). Essi riguardano il transito e il trasbordo, gli esemplari acquisiti prima dell'entrata in vigore della Convenzione (esemplari pre-convenzione), alcuni esemplari che sono effetti personali o domestici, animali allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente, lo scambio di esemplari tra scienziati e istituzioni scientifiche, il commercio di campioni biologici, i certificati per mostre itineranti, i certificati per i frequenti movimenti transfrontalieri non commerciali di strumenti musicali e i certificati CITES di proprietà personale. Tali operazioni/esemplari sono regolamentati in modo meno rigoroso.