EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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Regolamento UE sul commercio della fauna selvatica
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

 

Il testo iniziale della Convenzione CITES prevedeva soltanto l'adesione di Stati, il che significava che l'UE, in quanto organizzazione regionale, non poteva diventare parte della Convenzione ed era solo un osservatore. La situazione è cambiata con l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione che consente alle Organizzazioni regionali di integrazione economica (REIO), come l'Unione europea, di diventare parti contraenti della convenzione ("emendamento di Gaborone") nel novembre 2013.

La Convenzione CITES è applicata unilateralmente dall'UE, inizialmente con il regolamento 362/82 e ora con il Regolamento 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Il Regolamento (CE) n. 338/97 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE e, insieme al Regolamento (CE) n. 865/2006 (e successive modifiche), costituisce la base giuridica per l'attuazione della CITES nell'UE. Questi testi giuridici disciplinano il commercio internazionale e comunitario della fauna selvatica e contengono disposizioni aggiuntive alla CITES.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il regolamento CITES deve essere interpretato alla luce della convenzione CITES. Il regolamento stabilisce quattro diversi regimi di protezione: l'allegato A corrisponde all'appendice I della CITES; l'allegato B all'appendice II; l'allegato C all'appendice III, mentre l'allegato D contiene specie che non figurano in nessuna delle appendici CITES. Da questo punto di vista, il regolamento ha in realtà un campo di applicazione più ampio di quello della CITES.

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L'allegato A comprende:

  • Tutte le specie dell'appendice I CITES, ad eccezione dei casi in cui gli Stati membri dell'UE hanno formulato una riserva.
  • Alcune specie delle appendici II e III CITES, per le quali l'UE ha adottato misure interne più severe.
  • Alcune specie non-CITES
L'allegato B comprende:
  • Tutte le altre specie dell'appendice II CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno formulato una riserva
  • Alcune specie dell'appendice III CITES
  • Alcune specie non-CITES
L'allegato C comprende:
  • Tutte le altre specie dell'appendice III CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno formulato una riserva.
L'allegato D comprende:
  • Alcune specie dell'appendice III CITES per le quali l'UE ha una riserva.
  • Alcune specie non-CITES per essere coerenti con altri regolamenti UE sulla protezione delle specie autoctone, come la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli