EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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La Convenzione di Berna
Contenuto e struttura

 

La Convenzione di Berna è uno strumento giuridico internazionale vincolante nel campo della protezione della natura, che copre la maggior parte del patrimonio naturale del continente europeo e si estende ad alcuni Stati dell'Africa. La Convenzione è stata aperta alla firma il 19 settembre 1979 ed è entrata in vigore il 1° giugno 1982. Cinquanta paesi e l'Unione europea hanno già aderito alla Convenzione e si impegnano a promuovere le politiche nazionali di conservazione, tenendo conto dell'impatto della pianificazione e dello sviluppo sull'ambiente naturale, promuovendo l'educazione e l'informazione sulla conservazione e coordinando la ricerca. Si preoccupa in particolare della protezione degli habitat naturali e delle specie in pericolo, comprese le specie migratorie.

In sintesi, la Convenzione ha tre obiettivi principali, enunciati all'articolo 1:

  • conservare la flora e la fauna selvatiche e i loro habitat naturali
  • promuovere la cooperazione tra Stati
  • prestare particolare attenzione alle specie in pericolo e vulnerabili, comprese le specie migratorie in pericolo e vulnerabili.

La Convenzione mira a garantire la conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche e dei loro habitat. Particolare attenzione è rivolta alle specie in via di estinzione e vulnerabili, comprese le specie migratorie in via di estinzione e vulnerabili specificate nelle appendici.
Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche. Tali misure dovrebbero essere incluse nelle politiche di pianificazione e sviluppo e di controllo dell'inquinamento delle parti, con particolare attenzione alla conservazione della flora e della fauna selvatiche. Le parti si impegnano a promuovere l'educazione e a diffondere informazioni generali sulla necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche e i loro habitat.
La Convenzione istituisce un Comitato permanente in cui le parti sono rappresentate dai loro delegati. Il compito principale del Comitato è quello di monitorare le disposizioni della Convenzione alla luce dell'evoluzione della flora selvatica e della valutazione delle sue esigenze. A tal fine, il Comitato permanente è particolarmente competente a formulare raccomandazioni alle parti e modifiche delle appendici, qualora siano specificate tali specie protette.

Obblighi delle parti contraenti
Tutti i Paesi che hanno firmato la Convenzione devono

  • promuovere le politiche nazionali di conservazione
  • promuovere misure contro l'inquinamento
  • promuovere misure educative e informative
  • coordinare gli sforzi per proteggere le specie migratorie
  • stabilire misure legislative e amministrative