EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Regime di protezione

 

La CITES opera sottoponendo il commercio internazionale di esemplari di specie selezionate a determinati controlli. L'importazione, l'esportazione, la riesportazione e l'introduzione dal mare di specie coperte dalla Convenzione devono essere autorizzate mediante un sistema di licenze. Ciascuna parte della Convenzione deve designare uno o più organi di gestione incaricati di gestire il sistema di licenze e una o più autorità scientifiche per fornire loro pareri sugli effetti del commercio sullo stato della specie.

Le specie animali e vegetali soggette a diversi gradi di regolamentazione sono elencate in una delle tre appendici della Convenzione a seconda del grado di protezione di cui hanno bisogno. Nel complesso, la Convenzione CITES protegge circa 5 800 specie di animali e 300 000 specie di piante.

Appendice I della CITES
La Convenzione contiene quattro appendici: L'appendice I elenca le specie di fauna e flora minacciate di estinzione che possono essere interessate dal commercio. Gli scambi commerciali di esemplari di tali specie è illegale e consentito solo in circostanze eccezionali. Per esportare un modello dell'appendice I è necessaria una licenza di esportazione. Ai sensi dell'articolo III della Convenzione, tale autorizzazione di esportazione può essere concessa solo quando:

  • (a) un'autorità scientifica dello Stato esportatore ha stabilito che tale esportazione non pregiudica la sopravvivenza della specie;
  • (b) un organo di gestione dello Stato esportatore ha stabilito che l'esportazione non pregiudica la sopravvivenza della specie;
  • (c) un organo di gestione dello Stato esportatore si accerta che qualsiasi animale o pianta vivente sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute e trattamenti crudeli;
  • (d) è stata rilasciata e presentata all'organo di gestione dello Stato di esportazione una licenza di importazione per l'esemplare. Un'autorizzazione all'importazione è concessa solo se 1) un'autorità scientifica dello Stato importatore ha stabilito che l'importazione sarà effettuata per scopi che non pregiudicano la sopravvivenza delle specie interessate, 2) un'autorità scientifica dello Stato importatore ha accertato che il previsto destinatario di un animale o di una pianta vivente è adeguatamente attrezzato per ospitarlo e curarlo, 3) un'autorità di gestione dello Stato importatore ha accertato che l'animale o la pianta non deve essere utilizzata per scopi prevalentemente commerciali.