Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Regime di protezione
Appendice III della CITES
L'articolo V della Convenzione stabilisce che l'esportazione di un esemplare di una specie inclusa nell'appendice III da uno Stato che ha incluso tale specie nell'appendice III è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione. Tale licenza di esportazione è concessa solo quando:
- (a) un organo di gestione dello Stato di esportazione si accerta che l'esemplare non è stato ottenuto in violazione delle leggi di tale Stato per la protezione della fauna e della flora, e
- (b) un organo di gestione dello Stato di esportazione si accerta che gli esemplari vivi saranno preparati e spediti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o trattamenti crudeli.
Nell'articolo VII, la Convenzione consente o impone alle parti di prevedere alcune eccezioni ai principi generali sopra descritti, in particolare come nei casi di esemplari in transito o in corso di trasbordo [cfr. Risoluzione Conf. 9.7 (Rev. CoP15)], per gli esemplari acquisiti prima dell'applicazione delle disposizioni CITES (noti come esemplari pre-convenzione, cfr. Risoluzione Conf. 13.6 (Rev. CoP16), per gli esemplari che sono oggetti personali o domestici [cfr. Risoluzione Conf. 13.7 (Rev. CoP16)], per gli animali "allevati in cattività" [cfr. anche Risoluzione Conf. 10.16 (Rev.)], per le piante "propagate artificialmente" [cfr. anche Risoluzione Conf. 11.11 (Rev. CoP15)], per gli esemplari destinati alla ricerca scientifica, per animali o piante che fanno parte di una collezione o mostra itinerante, come ad esempio un circo [cfr. anche la Risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP17)].