EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Regime di protezione

 

Appendice III della CITES
L'articolo V della Convenzione stabilisce che l'esportazione di un esemplare di una specie inclusa nell'appendice III da uno Stato che ha incluso tale specie nell'appendice III è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione. Tale licenza di esportazione è concessa solo quando:

  • (a) un organo di gestione dello Stato di esportazione si accerta che l'esemplare non è stato ottenuto in violazione delle leggi di tale Stato per la protezione della fauna e della flora, e
  • (b) un organo di gestione dello Stato di esportazione si accerta che gli esemplari vivi saranno preparati e spediti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o trattamenti crudeli.
Poiché l'appendice III è costituita da comunicazioni unilaterali delle parti della Convenzione, qualsiasi modifica della stessa in caso di aggiunta di una nuova specie entra in vigore 90 giorni dopo la sua presentazione al Segretariato della CITES. Tuttavia, ciascuna parte può, in qualsiasi momento, formulare una riserva scritta riguardo a qualsiasi specie di cui all'appendice III, con la conseguenza che la restrizione commerciale per tale specie non si applica ad essa (articolo XVI, paragrafo 2).

Nell'articolo VII, la Convenzione consente o impone alle parti di prevedere alcune eccezioni ai principi generali sopra descritti, in particolare come nei casi di esemplari in transito o in corso di trasbordo [cfr. Risoluzione Conf. 9.7 (Rev. CoP15)], per gli esemplari acquisiti prima dell'applicazione delle disposizioni CITES (noti come esemplari pre-convenzione, cfr. Risoluzione Conf. 13.6 (Rev. CoP16), per gli esemplari che sono oggetti personali o domestici [cfr. Risoluzione Conf. 13.7 (Rev. CoP16)], per gli animali "allevati in cattività" [cfr. anche Risoluzione Conf. 10.16 (Rev.)], per le piante "propagate artificialmente" [cfr. anche Risoluzione Conf. 11.11 (Rev. CoP15)], per gli esemplari destinati alla ricerca scientifica, per animali o piante che fanno parte di una collezione o mostra itinerante, come ad esempio un circo [cfr. anche la Risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP17)].