Regolamento UE sul commercio della fauna selvatica
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
I regolamenti dell'UE sul commercio della fauna selvatica non solo attuano pienamente le disposizioni della CITES, ma vanno oltre la Convenzione per alcuni aspetti, ad esempio:
- Gli allegati contengono specie che non rientrano nell'elenco delle CITES: i regolamenti UE sul commercio della fauna selvatica hanno quattro allegati, di cui A, B e C corrispondono in larga misura alle prime tre appendici della Convenzione, ma contengono anche alcune specie che non rientrano nell'elenco delle CITES protette dalla legislazione interna dell'UE.
- Alcune specie sono elencate in un allegato equivalente "superiore" nell'UE: ad esempio, sono elencate nell'appendice II della CITES, ma nell'allegato A dell'UE, e il commercio di queste specie è quindi controllato più rigorosamente dagli Stati membri dell'UE che da altre parti della CITES.
- L'allegato D non ha equivalenti nella CITES e contiene specie per le quali sono monitorati i livelli di importazione.
- L'UE ha condizioni di importazione più severe: le autorizzazioni di importazione sono richieste per le specie elencate nell'allegato B (non richieste dalla CITES per le specie elencate nell'appendice II). Le notifiche di importazione sono richieste per gli allegati C e D.
- Per gli esemplari vivi delle specie elencate nell'allegato A e nell'allegato B sono necessarie condizioni abitative adeguate; la CITES richiede cure e alloggi adeguati solo per le importazioni di esemplari vivi delle specie dell'appendice I dell'elenco.
- Il commercio interno dell'UE delle specie dell'allegato A è controllato - la CITES regola solo il commercio internazionale.
- L'UE può limitare le importazioni di specie da alcuni paesi: Il regolamento (CE) n. 338/97 consente alla Commissione di sospendere le importazioni di taluni esemplari anche se il commercio è consentito dalla CITES.
Sanzioni e segnalazioni
L'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 338/97 impone agli Stati membri di fissare sanzioni per tredici violazioni del regolamento. Tali sanzioni devono essere adeguate alla natura e alla gravità dell'infrazione e comprendere disposizioni sul sequestro e la confisca degli esemplari. Spetta a ciascuno Stato membro decidere se si tratti di sanzioni di natura penale, amministrativa o civile.
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e dell'articolo 69 del Regolamento (CE) n. 865/2006, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione riceva le informazioni trasmesse al Segretariato della CITES. La Commissione mette queste relazioni a disposizione su Internet e pubblica anche un'analisi delle relazioni annuali e semestrali. Le relazioni nazionali e dell'UE alla CITES si limitano alle questioni di conformità relative alla Convenzione e alle informazioni sul commercio legale di specie non CITES. Non contengono informazioni sul commercio illegale di specie in pericolo, dettagli delle indagini, sequestri, confische, confische, condanne, ecc.