La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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Principi della IED
Partecipazione del pubblico

 

Ai sensi del suo considerando 27 e dell'articolo 24, la IED garantisce al pubblico il diritto di partecipare al processo decisionale e di essere debitamente informato con riferimento a:


  • (a) le domande di autorizzazione presentate (al fine di esprimere un parere),
  • (b) le autorizzazioni per nuove installazioni o esistenti (e i loro aggiornamenti),
  • (c) i risultati del monitoraggio delle emissioni e
  • (d) il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR).

Nell'E-PRTR, i dati sulle emissioni comunicati dagli Stati membri sono resi accessibili in un registro pubblico, destinato a fornire informazioni ambientali sulle principali attività industriali.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della IED, l'autorità competente mette a disposizione le informazioni anche online. A tal fine, con riferimento all'articolo 14, paragrafo 1 quinquies, il gestore deve fornire all'autorità competente (almeno una volta all'anno): a) i risultati del monitoraggio delle emissioni e gli altri dati richiesti; b) una sintesi dei risultati del monitoraggio delle emissioni (articolo 15, paragrafo 3 ter IED).