La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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Principi della IED
Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni

 

Gli articoli da 14 a 16 dell'IED prevedono che le conclusioni sulle BAT, adottate in una decisione di esecuzione della Commissione, costituiscano il riferimento per la fissazione delle condizioni di autorizzazione e garantiscono che i valori limite di emissione non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Si tratta di un chiaro passo avanti rispetto alla direttiva IPPC, in cui il ruolo delle BAT non è stato definito in modo così chiaro.

Il contenuto delle BAT viene definito sulla base dello scambio di informazioniClicca qui per maggiori informazioni!, previsto dall'articolo 13. Tale scambio avviene tra gli Stati membri, le industrie interessate e le ONG ambientali. Si tratta del cosiddetto "Processo di Siviglia", che contribuisce a determinare le BAT per una vasta gamma di settori industriali diversi. Inoltre, la Commissione istituisce e convoca regolarmente un forumClicca qui per maggiori informazioni!, composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie e delle ONG ambientali (articolo 13, paragrafo 3).


Diagram of Best Available Techniques (BAT)

All'esito di tale procedimento di consultazione, la Commissione adotta e pubblica delle conclusioni sulle BAT e dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF), come previsto dall'articolo 13, paragrafo 6. Per BREF, o "documento di riferimento sulle BAT", si intende un documento, risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13, elaborato per specifiche attività e che descrive, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissioni e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT ed eventuali tecniche emergenti, tenendo conto in particolare dei criteri elencati nell'allegato III della IED. Una definizione concettuale simile era applicabile anche ai sensi della direttiva IPPC (articolo 16, paragrafo 2, della direttiva IPPC).

Con l'obiettivo di garantire la massima adozione delle BAT nelle condizioni di autorizzazione (obiettivo, questo, chiave dell'esercizio di revisione della IED), la IED ha introdotto il nuovo elemento BATC, o "conclusioni sulle BAT". Questo termine si riferisce a una misura giuridicamente vincolante, contenente le parti di un BREF che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Le conclusioni sulle BAT sono adottate mediante decisioni di esecuzione della Commissione secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 75 dell'IED. Le conclusioni sulle BAT stabiliscono anche i cosiddetti BAT-AEL, ossia i livelli di emissione associati all'uso delle migliori tecniche disponibili.