La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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Autorizzazioni, valori limite di emissione e sanzioni -
Valori limite di emissione

 

Secondo l'articolo 3, paragrafo 5, dell'IED, questo concetto può essere inteso come la quantità di emissione che non può essere superata per uno o più periodi di tempo.

L'articolo 14 IED prevede che le condizioni di autorizzazione includano almeno i valori limite di emissione per le sostanze elencate nell'allegato II; tali condizioni devono essere stabilite in riferimento alle conclusioni sulle BAT (articolo 14, paragrafo 3). L'articolo 15, paragrafo 3, prevede più specificamente che i valori limite di emissione siano fissati sulla base delle conclusioni sulle BAT.

Tuttavia, vi sono tre eccezioni al carattere vincolante delle conclusioni sulle BAT:

  1. L'articolo 15, paragrafo 4, IED autorizza valori limite di emissione meno severi, qualora l'imposizione delle BAT comporti costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai benefici ambientali dovuti:
    • all'ubicazione geografica o le condizioni ambientali locali dell'impianto in questione o
    • alle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato.

      → L'articolo 15 consente un'analisi costi-benefici supplementare, giacché l'autorità competente è sempre tenuta a documentare le ragioni dell'applicazione delle misure di flessibilità nell'autorizzazione (compresi i risultati della valutazione costi-benefici).
  2. L'articolo 18 impone l'adozione di valori limite di emissione più severi di quelli associati alle BAT, quando ciò è richiesto da altra norma relativa alla qualità ambientale (ad esempio, valori limite di qualità dell'aria).
     
  3. L'articolo 15, paragrafo 5, autorizza una deroga temporanea per la sperimentazione di tecniche emergenti per un massimo di nove mesi.