La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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INHALT

BREADCRUMB

Principi della IED
Ispezioni ambientali

 

All'articolo 23, la IED introduce l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare un sistema di ispezioni ambientali. Gli Stati membri istituiscono un sistema di ispezioni ambientali ed elaborano piani di ispezione. I piani di ispezione vengono riesaminati e aggiornati regolarmente. Sulla base dei piani di ispezione, l'autorità competente elabora regolarmente programmi per le ispezioni ambientali ordinarie, compresa la frequenza delle visite in loco per i diversi tipi di impianti. L'IED prevede che una visita in loco abbia luogo regolarmente ogni uno o tre anni, sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali degli impianti interessati (non superiore a un anno per gli impianti che presentano i rischi più elevati e a tre anni per gli impianti che presentano i rischi più bassi).

Dopo l'approvazione, il piano di ispezione sarà reso disponibile al pubblico.

Secondo il suo quadro attuale, lo IED è il primo atto legislativo dell'UE in materia ambientale che prevede requisiti legali vincolanti per le ispezioni ambientali. Sotto questo profilo, si nota infine come la Raccomandazione (non giuridicamente vincolante) in merito ai criteri minimi delle ispezioni ambientali sia stata utilizzata come riferimento nell'elaborazione dell'articolo 23 della IED.