La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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INHALT

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Principi della IED
Flessibilità

 

L'articolo 15, paragrafo 4, dell'IED contiene alcuni elementi di flessibilità, consentendo alle autorità preposte al rilascio delle licenze di fissare valori limite di emissione meno rigorosi in casi specifici. Tali misure sono applicabili solo se una valutazione dimostra che il raggiungimento dei livelli di emissione associati alle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, comporterebbe costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai benefici ambientali dovuti:

  • all'ubicazione geografica o le condizioni ambientali locali o
  • alle caratteristiche tecniche dell'impianto.

L'autorità competente documenta sempre i motivi dell'applicazione delle misure di flessibilità nell'autorizzazione, compreso il risultato della valutazione costi-benefici.

Occorre tener presente che, anche se l'autorità competente applica la clausola di deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'IED, i valori limite di emissione stabiliti nei capitoli settoriali (da III a VI) e nei rispettivi allegati (da V a VIII) devono essere rispettati.