La direttiva sulle emissioni industriali (IED)

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Autorizzazioni, valori limite di emissione e sanzioni
Autorizzazioni

 

Le norme sulle autorizzazioni sono paragonabili a quelle della direttiva IPPC.

Il rapporto tra lo Stato membro e il gestore dell'impianto è definito dall'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 14, l'autorizzazione deve garantire il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 11 e la conformità alle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

Tali misure comprendono, almeno:

  • I valori limite di emissione di sostanze inquinanti
  • Le norme sulla protezione del suolo, dell'acqua e dell'aria;
  • Le misure di monitoraggio e gestione dei rifiuti;
  • I requisiti relativi alla metodologia di misurazione delle emissioni, alla frequenza e alla procedura di valutazione;
  • L'obbligo di informare l'autorità competente dei risultati del monitoraggio, almeno una volta all'anno (estensione dell'obbligo IPPC);
  • I requisiti relativi alla manutenzione e alla sorveglianza del suolo e delle acque sotterranee (estensione ai requisiti IPPC);
  • Le misure relative a circostanze eccezionali (perdite, malfunzionamenti, arresti temporanei o definitivi, ecc.);
  • Le disposizioni sulla riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;
  • Le condizioni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione (nuovo requisito).