Piani per la qualità dell'aria
Procedure di infrazione (2/2)
Vi sono, tuttavia, ulteriori elementi che complicano il ricorso alla procedura ex art. 258 TFUE. In primo luogo, tale azione obbliga la Commissione Europea a iniziare un'azione legale contro lo Stato membro, anche quando oggetto dell'azione sia costituito da un unico piano locale per la qualità dell'aria. Inoltre, la procedura di cui all'articolo 258 del TFUE richiede, in media, circa quattro anni per il suo esperimento. Durante questo periodo non è previsto alcun provvedimento cautelare, il che significa che il piano per la qualità dell'aria insufficiente continuerà ad essere applicato. Infine, la sentenza della Corte di giustizia è una sentenza meramente dichiarativa, in cui la Corte si limita ad affermare che lo Stato membro X non ha rispettato gli obblighi previsti dal TFUE, perché il piano per la qualità dell'aria nell'agglomerato Z non soddisfaceva i requisiti del diritto dell'UE.
In queste circostanze, appare ovvio che la Commissione valuterà con molta attenzione l'opportunità di avviare tale procedura contro uno Stato membro, perché uno o più piani locali per la qualità dell'aria non hanno mantenuto il periodo di superamento il più breve possibile o sono stati insufficienti rispetto alle misure adottate. Il potere discrezionale della Commissione di aprire o meno una procedura ai sensi dell'articolo 258 del TFUE non può essere controllato dalla Corte di Giustizia Europea o da qualsiasi altro tribunale, e le pressioni delle autorità pubbliche degli Stati membri o di gruppi di pressione - ad esempio l'industria automobilistica - potrebbero influenzare la decisione della Commissione. In effetti, dal 1980 i piani per la qualità dell'aria fanno parte degli strumenti dell'UE per contenere l'inquinamento atmosferico entro i limiti fissati dalla legislazione dell'UE; la recentissima condanna dell'Italia per violazione della direttiva 2008/50 tra il 2008 e il 2017, infatti, costituisce una rarità nella giurisprudenza della CGUE.
Nel 2013 la Commissione europea ha dichiarato: "Attualmente, oltre un terzo delle zone di gestione della qualità dell'aria dell'UE supera i valori limite per il particolato (PM10) e un quarto per il biossido di azoto (NO2). 17 Stati membri sono attualmente soggetti a procedure di infrazione per la non conformità dei PM10. Da allora la situazione potrebbe essere peggiorata, poiché dal 1° gennaio 2015 non sono più consentiti rinvii di conformità ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50 e, allo stesso tempo, il valore limite per il PM2.5 è diventato vincolante per tutti gli Stati membri.
L'articolo 26 della direttiva 2008/50 prevede che il pubblico degli Stati membri sia informato "adeguatamente e con tempestività" dei piani per la qualità dell'aria elaborati ai sensi dell'articolo 23. Tuttavia, la direttiva nulla dice, laddove in presenza di superamento dei valori limite vincolanti, gli Stato membri ritardino o omettano l'elaborazione di un piano per la qualità dell'aria.
Nel complesso, l'efficacia, la tempestività e adeguatezza a breve e lungo termine dei piano di qualità dell'aria in relazione ai valori limite e valori-obiettivo nella zona o nell'agglomerato interessati dipende principalmente dalla volontà politica degli Stati membri e delle autorità locali responsabili. I mezzi dell'UE per garantire l'adozione di piani efficaci per la qualità dell'aria sono, in questo senso, piuttosto limitati.