Air Quality Directive (AQD)

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Piani per la qualità dell'aria
Valori obiettivo del piano per la qualità dell'aria

 

L'articolo 23 disciplina la situazione in cui, in una determinata zona o agglomerato di uno Stato membro, vengono superati i valori limite (compreso un relativo margine di tolleranza). La disposizione si applica anche in caso di superamento dei valori-obiettivo fissati dalla direttiva. I valori-obiettivo sono valori fissati per prevenire, evitare o ridurre gli effetti nocivi per l'uomo o l'ambiente. Dopo il periodo di transizione dei valori obiettivo per il PM2.5, fissato dagli articoli 15 e 16, paragrafo 1, della direttiva, scaduto il 1° gennaio 2015, i valori-obiettivo esistono ora solo per l'ozono troposferico. L'allegato VII fornisce i seguenti valori-obiettivo:

Obiettivo Periodo di mediazione Valore-obiettivo
Protezione della salute umana media massima giornaliera
di otto ore
120 microgrammi/m³*
Protezione della vegetazione Da maggio a luglio 18.000 microgrammi/m³**

* Il primo valore target può essere superato fino a 25 giorni per anno civile, in media su tre anni.

** in media su 5 anni

In caso di superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo fissato della direttiva, lo Stato membro in questione deve elaborare un piano per la qualità dell'aria al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico entro i parametri del valore limite o del valore-obiettivo. Il periodo di superamento deve essere il più breve possibile. In caso di superamento dei valori limite di una molteplicità di inquinanti, lo Stato membro deve redigere un piano integrato per la qualità dell'aria concernente tutti gli inquinanti rilevanti, "se del caso".