Piani per la qualità dell'aria
Procedure di infrazione (1/2)
Ci possono essere divergenzee tra la Commissione Europea e uno Stato membro in merito all'interpretazione del criterio fondamentale per il quale il periodo di superamento dei valori limite e/o valori-obiettivo debba essere mantenuto "il più breve possibile". in tal caso, la Commissione non è autorizzata ad abbreviare il termine per l'adempimento o a chiedere allo Stato membro in questione di anticipare la data di adempimento. L'unica possibilità di cui dispone la Commissione è quella di avviare un'azione legale contro lo Stato membro ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che può terminare dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE. La Corte di Giustizia emette una sentenza dichiarativa in cui accerta - in caso decida a favore della Commissione - che lo Stato membro non ha rispettato gli obblighi previsti dal diritto dell'UE, poiché il piano di qualità dell'aria in questione non è stato elaborato o non è adeguato a garantire il periodo di superamento per il più breve tempo possibile.
La stessa procedura si applica quando la Commissione ritiene che le misure adottate siano insufficienti a ridurre l'inquinamento atmosferico, che la zona coperta dal piano non sia stata ben identificata o che il piano preveda troppe eccezioni alle restrizioni alle emissioni. In tutti questi casi la Commissione si riduce a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 258 del TFUE, se non riesce ad ottenere un miglioramento del piano da uno Stato membro o dalle autorità responsabili.