Legislazione sulla qualità dell'aria

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Soglie di allarme e valori limite per taluni inquinanti di cui all'articolo 13
Valori limite (2/2)

 

La misurazione dell'inquinamento atmosferico avviene secondo l'articolo 13 - per il PM2.5, l'articolo 16 - e l'allegato III della direttiva. L'allegato III contiene una serie di criteri in merito alla selezione dei punti di campionamento. Tali criteri lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri e la scelta del punto di campionamento influenza notevolmente i risultati della misurazione. Ad esempio, è indicato che il punto di campionamento deve essere "tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo" e "non più di 10 m dal bordo stradale". Peraltro, è dubbio che tale requisito tenga conto anche della zona di respirazione dei bambini e che una distanza fino a 10 m dal bordo di una strada rifletta realmente l'esposizione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico pedonale negli agglomerati urbani.

L'articolo 22 della direttiva 2008/50 prevedeva che gli Stati membri potessero chiedere, a determinate condizioni, un rinvio circa l'applicazione dei valori limite. Il rinvio poteva operare fino a gennaio 2015. Tuttavia, nel frattempo tutte le domande di rinvio accolte sono scadute, cosicché i valori limite di cui agli artt. 13 e 16, n. 2, della direttiva si applicano ora integralmente.