Principles of EU Environmental Law

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Principi generali
Sussidiarietà e proporzionalità

 

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità disciplinano l'esercizio delle competenze dell'UE. Entrambi i principi sono stabiliti dall'articolo 5 del TUE. I criteri per la sua applicazione sono stabiliti nel Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.

Nei settori in cui l'UE non ha competenza esclusiva, come la protezione dell'ambiente, il principio di sussidiarietà definisce le circostanze in cui è preferibile che l'azione venga intrapresa dall'UE, anziché dagli Stati membri. In altre parole, il principio di sussidiarietà autorizza l'intervento dell'Unione quando gli obiettivi di un'azione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. La sussidiarietà è prima di tutto un principio politico. Il suo scopo è quello di regolare l'esercizio delle competenze e di giustificarne l'uso in un caso particolare.

Sussistono tre requisiti preliminari per l'intervento delle istituzioni dell'Unione, conformemente al principio di sussidiarietà: 1) il settore in questione non deve rientrare nella competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva); 2) gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (necessità); 3) l'azione può quindi, in ragione delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere attuata con maggiore successo dall'UE (valore aggiunto).

Il principio di sussidiarietà non mira a limitare la competenza dell'UE sulla base della situazione specifica di uno Stato membro, ma richiede solo che l'azione proposta possa, in ragione delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzata meglio a livello dell'UE e che le disposizioni specifiche inerenti a vari settori, compreso il mercato interno, siano stabilite dai trattati (causa C-508/13, Estonia contro Parlamento e Consiglio, par. 53).

Esempio:
Nella causa C-491/01, British American Tobacco (Investimenti) e Imperial Tobacco, par. 181-183, la CGUE ha concluso che l'eliminazione delle differenze sulla lavorazione, presentazione e vendita del tabacco, pur garantendo un elevato livello di protezione della salute, è in linea con il principio di sussidiarietà.