Principles of EU Environmental Law

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Principi generali
Il primato del diritto dell'UE

 

Il diritto dell'UE ha la precedenza sul diritto degli Stati membri e richiede che tutti gli organi degli Stati membri diano piena attuazione alle varie disposizioni del diritto dell'UE. I tribunali nazionali sono pertanto tenuti a interpretare il loro diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità con i requisiti del diritto dell'UE. Ciò può anche portare a una modifica della giurisprudenza interna consolidata, se necessario, qualora la medesima si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi e i principi di una direttiva (causa C-441/14, DI, par. 33).

Qualora non sia in grado di interpretare il diritto nazionale nel rispetto dei requisiti del diritto dell'Unione, il giudice nazionale può essere tenuto a disapplicare la giurisprudenza che rappresenti un ostacolo alla piena applicazione del diritto dell'Unione, nonché qualsiasi disposizione del diritto nazionale che sia contraria ad una disposizione del diritto dell'Unione con effetto diretto (causa C-573/17, Poplawski, par. 58, 61). Le parti in un procedimento nazionale non sono obbligate ad invocare espressamente dinanzi ai giudici nazionali le singole disposizioni del diritto nazionale da disapplicare o interpretare conformemente al diritto dell'Unione. L'individuazione di tali disposizioni e lo sviluppo dell'approccio per eliminare qualsiasi contraddizione tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione rientrano invece nell'obbligo più generale, in capo ai giudici nazionali, di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva (parere nella causa C-254/19, Friends of the Irish Environment, par. 67, 69). In tal modo, il principio del primato del diritto dell'Unione ha consentito di superare numerosi ostacoli procedurali derivanti dal diritto nazionale, in procedimenti basati sul diritto dell'Unione. In alcuni casi, tale principio ha portato il giudice nazionale ad applicare norme procedurali e ad adottare misure in situazioni non previste dal diritto nazionale (causa C-415/11, Aziz, par. 64).

Tuttavia, vi sono eccezioni all'obbligo di disapplicare le misure in conflitto a fronte di una considerazione prioritaria: Il rischio che l'annullamento del provvedimento possa creare un vuoto giuridico incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di adottare misure di recepimento di un altro atto di diritto dell'Unione europea relativo alla protezione dell'ambiente (causa C-41/11, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne) o con un altro interesse generale. In ogni caso, l'eventuale mantenimento degli effetti di tali atti può durare solo il tempo strettamente necessario a porre rimedio alla violazione constatata (causa C-24/19 A e altri () e à Nevele).