Principles of EU Environmental Law

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Principi specifici
Principio "chi inquina paga”

 

Il principio "chi inquina paga" (PPP) impone a chi inquina di sostenere il costo ambientale e sociale delle proprie azioni. Prima del riconoscimento e dell'applicazione del PPP, l'aria e le risorse idriche venivano utilizzate come "pozzi di assorbimento" dell'inquinamento, e i danni alla salute umana e alle proprietà venivano pagati dalla società, anziché dall'inquinatore. I costi sociali e privati sproporzionati dell'inquinamento venivano, dunque, "esternalizzati" dall'inquinatore alla società in generale. Il PPP mira a superare questi problemi richiedendo agli inquinatori di “internalizzare” il costo del potenziale inquinamento nel processo di produzione (costi incorporati), di modo da evitare alla società di sostenere i costi successivi.

Esempio:
Nella causa C-297/19, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, la CGUE si è occupata dei danni causati dalla gestione dei siti Natura 2000. La versione in lingua tedesca della direttiva sulla responsabilità ambientale prevedeva che gli Stati membri avessero la facoltà di esonerare operatori e proprietari da ogni responsabilità per il solo fatto che i danni fossero stati causati da precedenti misure di gestione del sito. La CGUE ha rifiutato tale interpretazione, in quanto tale approccio avrebbe ampliato eccessivamente la portata delle eccezioni al regime di responsabilità e sarebbe stato contrario alle esigenze che derivano dal principio di precauzione e dal PPP.

Il PPP è stato utilizzato come strumento economico per la gestione di diversi tipi di inquinamento ambientale attraverso l'incorporazione nella legislazione UE, tra cui la direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sulle discariche e la direttiva quadro sulle acque. L'articolo 1 della direttiva sulla responsabilità ambientale è formulato come segue: “La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale”.

Sovente il PPP funge da guida concettuale per l'interpretazione delle suddette direttive e per considerazioni sulla loro portata temporale.

Esempio:
Nella causa C-15/19, Azienda Municipale Ambiente, la CGUE ha dichiarato che la direttiva sulle discariche non osta ad una normativa nazionale, la quale imponga che una discarica in funzione alla data di recepimento della direttiva sia soggetta agli obblighi derivanti da tale direttiva - in particolare, all'obbligo di prorogare il periodo di gestione successivo alla chiusura della discarica. Tale obbligo è espressione del principio "chi inquina paga", il che implica che i costi di smaltimento dei rifiuti devono essere sostenuti dagli attuali detentori dei rifiuti.

Il PPP non viene applicato come regola assoluta, ma piuttosto come metodo per determinare l'efficacia dell'onere finanziario nel suo complesso. Esso dovrebbe, dunque, riflettere il principio di proporzionalità (causa C-293/97, Standley).

Esempio:
Nella causa C-534/13, Gruppo Fipa e altri, la CGUE si è occupata di una controversia relativa a siti inquinati da attività industriale in Italia. Secondo la legge nazionale, le autorità non potevano richiedere ai nuovi proprietari del sito, i quali non avessero contribuito all’inquinamento, di porre in essere misure preventive e di riparazione (ad es. misure di bonifica) presso il sito medesimo. La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale non violasse il diritto dell'Unione europea, a condizione che fosse impossibile identificare l'inquinatore di un appezzamento di terreno o far adottare a tale soggetto misure di prevenzione e/o riparazione.