Principles of EU Environmental Law

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Principi generali
Efficacia

 

In base al principio della cooperazione in buona fede sancito dall'articolo 4, par. 3, del TUE, gli Stati membri sono tenuti a dare piena attuazione alle disposizioni del diritto dell'UE. Ciò significa che essi devono interpretare il diritto nazionale in linea con il diritto dell'UE, rifiutare di applicare qualsiasi disposizione contraria del diritto nazionale (vedi sopra) e annullare ogni conseguenza illecita derivante da una violazione del diritto dell'UE. Tale obbligo risiede, nell'ambito delle rispettive competenze, in capo a ogni organo dello Stato membro interessato (causa C-72/95, Kraaijeveld e altri, par. 61; causa C-435/97, WWF e a, par. 71).

Esempio:
Nella causa C-201/02, Wells, la CGUE ha ritenuto che spetti alle autorità competenti di uno Stato membro adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutte le misure generali o particolari necessarie per garantire che i progetti siano esaminati al fine di determinare se possano avere effetti significativi sull'ambiente e, in caso affermativo, per garantire che siano sottoposti a una valutazione d'impatto. Tali misure particolari comprendono, fatti salvi i limiti stabiliti dal principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, la revoca o la sospensione di un'autorizzazione già concessa, al fine di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

Il principio di effettività implica altresì che le norme procedurali che disciplinano i rimedi per la tutela dei diritti dei singoli derivanti dal diritto dell'Unione Europea non debbano rendere in pratica impossibile (o eccessivamente difficile) l'esercizio di tali diritti (causa C-71/14, East Sussex County Council, par. 54-55; causa C-416/10, Križan, par. 106).

Esempio:
Nella causa C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, la CGUE ha dichiarato che le ONG ambientali devono poter far valere gli stessi diritti dei singoli; e che sarebbe contrario all'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia, nonché al principio di effettività se tali enti collettivi non potessero far valere la violazione delle norme del diritto dell'Unione in materia di ambiente anche per il solo motivo che tali norme tutelano l'interesse pubblico (cfr. anche la causa C-570/13, Gruber, relativa ai diritti dei singoli).

L'obbligo degli Stati membri di raggiungere il risultato previsto dal diritto dell'Unione comporta anche l'obbligo di garantire che le violazioni del diritto dell'Unione siano sanzionate in condizioni, sia procedurali che sostanziali, analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale di analoga natura e importanza e che, in ogni caso, rendano la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva (v. parere dell’AG nella causa C-304/02, Commissione c. Francia).