Principles of EU Environmental Law

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Introduzione

 

I principi ambientali informano i quadri giuridici che si riferiscono alla protezione dell'ambiente o allo sviluppo sostenibile. Essi fungono da guida per i legislatori nazionali, i giudici e i responsabili delle decisioni, dando al diritto europeo una forma e un significato specifici. Sono utilizzati in una ampia serie di decisioni dei governi e delle autorità pubbliche, compresi gli strumenti di pianificazione, la gestione di aree marine protette e la gestione di terreni contaminati. Dal momento che i principi del diritto ambientale dell'UE sono incorporati in una vasta gamma di norme giuridiche vincolanti, agire contro di essi (anche in caso di interpretazione errata) è contra legem e può costituire una violazione del diritto dell'UE.

Un gruppo di principi ambientali è stato utilizzato nella definizione delle politiche dell'UE fin dagli anni '70, in modo simile ad un insieme più ampio di principi che è stato concordato a livello internazionale nella Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo.

L’articolo 191, par. 2 TFUE enuclea quattro principi fondamentali che devono guidare le politiche ambientali dell’Unione Europea:

"La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»."

Tali principi sono stati influenti nella formulazione di una serie di norme europee in materia ambientale. Inoltre, viene delineato un "elevato livello di protezione ambientale", che è determinante per la proporzionalità delle direttive e più in generale degli interventi normativi (vedi sotto). Poiché l'articolo 191, par. 2, del TFUE è diretto all'azione a livello UE, tale disposizione non può essere invocata dagli individui per escludere (o limitare) l'applicazione della legislazione nazionale in materia ambientale in un settore in cui non sia stata adottata alcuna normativa UE. Analogamente, le autorità competenti in materia ambientale non possono invocare l'art. 191, par. 2, TFUE nel settore dell'ambiente per imporre misure preventive e correttive in mancanza di un riferimento normativo nazionale (causa C-534/13, Fipa Group e a., par. 40-41; causa C-254/08, Futura Immobiliare e a., par. 40-41; causa C-254/08, Futura Immobiliare e a, par. 48; causa C-172/08, Pontina Ambiente, par. 33).

Inoltre, una serie di principi generali più ampi (tra cui la proporzionalità e la sussidiarietà) ricopre importanza fondamentale per l'efficacia della protezione dell'ambiente, fornendo ai giudici nazionali linee guida su come gestire il diritto comunitario nella pratica. Questi principi, delineati negli articoli 3, 5, 9-12 del TFUE, si applicano al settore della politica ambientale, seppur non specificamente "ambientali".