Principles of EU Environmental Law

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Principi specifici
Principio di precauzione

 

In caso di incertezza sul rischio di danni all'ambiente, il principio di precauzione consente o richiede l'adozione di misure di protezione senza dover attendere che il danno si materializzi. In ogni definizione del principio di precauzione vi è un insieme di fattori condivisi quali l’esistenza di un pericolo e l’incertezza scientifica. Di conseguenza, il principio di precauzione si occupa sempre di situazioni di danno potenziali e si pone quale strumento per colmare le informazioni scientifiche incerte e la responsabilità politica.

Il principio è stato applicato a livello globale per guidare le politiche su questioni quali la sicurezza chimica e alimentare, la qualità dell'aria o il cambiamento climatico. È generalmente riconosciuto che il principio di precauzione come enucleato nella legislazione dell'UE tende ad una rigorosa precauzione e segue l'approccio: "meglio prevenire che curare". Ad esempio, le politiche dell'UE in materia di OGM si basano su una rigorosa applicazione del principio di precauzione, che le rende le più restrittive al mondo.

Nella legislazione dell'UE, le applicazioni del principio includono, tra le altre, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, che fissa gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie su base precauzionale. Analogamente, la direttiva quadro sulle acque stabilisce standard per vari inquinanti organici persistenti, metalli potenzialmente tossici (come il cadmio e idrocarburi policiclici aromatici) per ottenere una "buona" qualità dei corpi idrici. L'emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati, compresi i requisiti per i test sul campo nella fase di ricerca e sviluppo che valutano come il loro uso possa influire sugli ecosistemi, è soggetta alla Direttiva OGM.

Anche la protezione dei siti Natura 2000 si basa su un approccio precauzionale. In particolare, l'Art. 6, par. 3, della direttiva Habitat prevede che vengano effettuate valutazioni d'impatto quando un piano o un progetto può avere un effetto significativo sull'integrità di un sito designato come habitat protetto.

Esempio:
Nella causa C-254/19, Friends of the Irish Environment, la CGUE ha ritenuto che la valutazione degli impatti di un progetto debba essere effettuata quando non si può escludere, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche del settore, che il piano o il progetto possa incidere sugli obiettivi di conservazione del sito protetto. Una precedente valutazione di tale progetto, effettuata precedentemente al processo di autorizzazione del medesimo, non può escludere tale rischio a meno che non contenga conclusioni complete, precise e definitive in grado di eliminare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti dei lavori e a condizione che non vi siano cambiamenti nei dati ambientali e scientifici pertinenti, non vi siano modifiche al progetto e non vi siano altri piani o progetti.

La giurisprudenza della CGUE ha avuto un notevole impatto sull'ulteriore sviluppo del principio di precauzione nel diritto dell'UE, attraverso decisioni fondamentali come C-174/82, Sandoz e T-13/99, Pfizer Animal Health contro Consiglio. Il principio è stato applicato per la prima volta dalla CGUE in relazione alle istituzioni dell'UE alla fine degli anni '90 in due sentenze nel contesto della crisi della BSE (causa C-157/96, National Farmers' Union e altri; causa C-180/96, Regno Unito contro Commissione). Da allora, il principio è stato utilizzato sia in relazione a misure delle istituzioni dell'UE che a misure degli Stati membri, in deroga alle norme sulla libera circolazione. In tutti i casi non vi era, infatti, alcuna certezza scientifica circa l'esistenza o l'entità di un rischio per la salute umana. Casi rilevanti sono emersi nel settore dei prodotti alimentari vitaminici o altrimenti arricchiti (causa C-192/01, Commissione contro Danimarca), dei nuovi prodotti alimentari (causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia e altri), dei requisiti di etichettatura applicabili agli alimenti e agli ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM (causa C-132/03, Codacons e Federconsumatori) e, ancora, della BSE (causa C-504/04, Agrarproduktion Staebelow).