EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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INHALT

BREADCRUMB

La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)

 

Deroghe
L'articolo 16 individua le condizioni alle quali uno Stato membro può derogare alle rigorose disposizioni in materia di protezione.

Articolo 16:
  • 1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
    (a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
    (b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
    (c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
    (d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
    (e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
  • 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
  • 3. Le informazioni dovranno indicare:
    (a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
    (b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
    (c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
    (d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
    (e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

A differenza della direttiva Uccelli, le deroghe previste dalla direttiva Habitat sono più ampie. La deroga è ammessa quando si applica uno degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a - e) della direttiva.
A differenza delle deroghe consentite nel contesto delle ZPS, quelle consentite per la protezione delle specie non sono applicabili mutatis mutandis alla direttiva Uccelli.
Si deve pertanto presumere che, nell'ambito di applicazione della direttiva Uccelli, una deroga è possibile solo in relazione ai divieti di cattura e commercio (articolo 9).
Gli Stati membri sono tenuti a riferire ogni due anni alla Commissione europea in merito a tali deroghe. In questo contesto, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, gli Stati membri redigono ogni sei anni una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva Habitat.
Nel 2007 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha elaborato un "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali" (Guidance Document on the strict protection of animal species), allo scopo di comprendere meglio le disposizioni precedenti (articoli 12 e 16).