EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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INHALT

BREADCRUMB

Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Articolo 9 della direttiva Uccelli: Deroghe

 

Articolo 9:
  • 1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
    (a) — nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
         — nell’interesse della sicurezza aerea,
         — per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
         — per la protezione della flora e della fauna;
    (b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
    (c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
  • 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
     
    (a) le specie che formano oggetto delle medesime;
    (b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
    (c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
    (d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
  • 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
  • 4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

L'articolo 9 prevede la possibilità di derogare alle norme generali di protezione e alle disposizioni relative alla caccia e al commercio.
Tuttavia, vi sono tre condizioni che devono essere soddisfatte: Per ulteriori informazioni clicca qui!

  • 1. Lo Stato membro deve limitare la deroga ai casi in cui non esiste un'altra soluzione soddisfacente, articolo 9, paragrafo 1; Per ulteriori informazioni clicca qui!
  • 2. La deroga deve essere basata su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), quali gli interessi della salute e della sicurezza pubblica; e
  • 3. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le precise condizioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al fine di garantire che le deroghe siano mantenute allo stretto necessario e di consentire il controllo della Commissione.
    Ad esempio: la deroga deve specificare le specie soggette a deroga, i metodi di uccisione autorizzati e i controlli che saranno effettuati.

Indicativamente, in una causa contro i Paesi Bassi Per ulteriori informazioni clicca qui!, la Corte ha prestato particolare attenzione al recepimento delle deroghe nel diritto nazionale. La Corte ha ritenuto che gli elementi dell'articolo 9 devono essere completamente, chiaramente e inequivocabilmente recepiti nel diritto nazionale Per ulteriori informazioni clicca qui!, al finedi garantire che le deroghe siano applicate in modo rigorosamente controllato e selettivo. Solo se le deroghe di cui all'articolo 9 sono applicate in modo preciso e specifico possono soddisfare condizioni e situazioni specifiche chiaramente definite.