EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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INHALT

BREADCRUMB

La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)

 

Articolo 14:
  • 1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
  • 2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
       — prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
       — il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare
          determinate, popolazioni,
       — la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
       — l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della
          conservazione delle popolazioni in questione,
       — l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
       — la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del
          trasporto in vista della vendita di esemplari,
       — l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali,
          a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
       — la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

L'articolo 14 della direttiva Habitat prevede misure che disciplinano il prelievo e l'uso della flora e della fauna elencate nell'allegato V della direttiva.

Articolo 15:

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquilità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
  • (a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
  • (b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

L'articolo 15 della direttiva riguarda le disposizioni relative alla cattura e al trasporto delle specie elencate negli allegati IV e V. Un regime di protezione leggermente meno rigoroso si applica alla flora e alla fauna elencate nell'allegato V. In caso di possesso e sfruttamento, sono imposte alcune misure di controllo, come il divieto di mezzi indiscriminati che possono provocare la scomparsa locale o gravi perturbazioni delle popolazioni di tali specie (articolo 15, lettera a).