La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)
- 1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
- 2.
Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
— prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
— il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare
determinate, popolazioni,
— la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
— l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della
conservazione delle popolazioni in questione,
— l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
— la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del
trasporto in vista della vendita di esemplari,
— l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali,
a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
— la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
L'articolo 14 della direttiva Habitat prevede misure che disciplinano il prelievo e l'uso della flora e della fauna elencate nell'allegato V della direttiva.
Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquilità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
- (a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- (b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).
L'articolo 15 della direttiva riguarda le disposizioni relative alla cattura e al trasporto delle specie elencate negli allegati IV e V. Un regime di protezione leggermente meno rigoroso si applica alla flora e alla fauna elencate nell'allegato V. In caso di possesso e sfruttamento, sono imposte alcune misure di controllo, come il divieto di mezzi indiscriminati che possono provocare la scomparsa locale o gravi perturbazioni delle popolazioni di tali specie (articolo 15, lettera a).