EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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INHALT

BREADCRUMB

Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Sistema generale di protezione

 

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva Uccelli, è vietato uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli, distruggerne o danneggiarne deliberatamente i nidi e le uova o rimuoverne i nidi. Inoltre, è severamente vietato il commercio, vivo o morto, di specie di uccelli protetti e di parti o derivati facilmente riconoscibili di tali uccelli.

Articolo 5:
Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
  • (a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
  • (b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
  • (c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
  • (d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
  • (e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

In generale, la direttiva Uccelli vieta tutte le attività che minacciano direttamente gli uccelli, vale a dire l'uccisione deliberata, la cattura degli uccelli, la distruzione dei loro nidi, la raccolta delle uova, ecc. (Articolo 5 della direttiva Uccelli).

I divieti di cui all'articolo 5, lettere b) e c) devono applicarsi senza limiti di tempo. La protezione ininterrotta dell'habitat degli uccelli è necessaria in quanto molte specie riutilizzano i nidi costruiti negli anni precedenti. La sospensione di tale protezione durante un determinato periodo dell'anno non può essere considerata compatibile con il suddetto divieto Per ulteriori informazioni clicca qui!. Vi sono alcune eccezioni a questa regola generale: Preambolo (10) e articolo 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva Uccelli, che sono elencati nell'allegato III-III/1, III/2 della direttiva Uccelli.