EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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INHALT

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Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Caccia, cattura o uccisione di uccelli

 

Articolo 7:
  • 1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.
    Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
  • 2. Le specie elencate all’allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
  • 3. Le specie elencate all’allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
  • 4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2.
    Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.
    Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Una delle disposizioni più controverse della direttiva Uccelli è l'articolo 7 relativo alla gestione della caccia. Secondo il preambolo (10) e l'articolo 7, in relazione all'allegato II della direttiva Uccelli, la caccia è riconosciuta come attività legittima. Si tratta di un'attività che apporta significativi benefici sociali, culturali, economici e ambientali in diverse regioni dell'Unione europea.
L'articolo 7 della direttiva Uccelli prevede un sistema completo di gestione della caccia per garantire che tale pratica sia sostenibile. In particolare, essa prevede l'obbligo di garantire che gli uccelli non vengano cacciati durante il periodo di riproduzione e di allevamento dei pulcini o durante il ritorno al luogo di allevamento (articolo 7, paragrafo 4 della direttiva Uccelli). Gli Stati membri sono tenuti a specificare questo periodo con particolare attenzione:

  • “La protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggior parte degli uccelli di una determinata specie, come determinato dai cicli riproduttivi medi e dai movimenti migratori. Sarebbe incompatibile con gli obiettivi della direttiva se, in situazioni di dipendenza prolungata dei neonati dai genitori e di migrazione precoce, una parte della popolazione di una determinata specie non rientrasse nella protezione prevista”. Per ulteriori informazioni clicca qui!
  • Di conseguenza, “[…] la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori [....] deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di tali specie durante il periodo di migrazione precedente l'accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi il cui oggetto o effetto è quello di consentire ad una certa percentuale di uccelli di sfuggire a tale protezione non sono conformi all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva Uccelli”. Per ulteriori informazioni clicca qui!

Con riferimento agli articoli 7 e 6, paragrafi da 2 a 4 Per ulteriori informazioni clicca qui! della direttiva Uccelli, la direttiva prevede una deroga al principio generale relativo alle specie di uccelli elencate negli allegati. Tuttavia, ciò non significa che i divieti generali non siano più in vigore. Le norme generali di protezione restano in vigore per tutte le specie non menzionate negli allegati o se le condizioni di deroga previste dall'articolo non sono soddisfatte.