EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)

 

L'obiettivo degli articoli da 12 a 16 della direttiva Habitat è quello di istituire e attuare un rigoroso regime di tutela delle specie animali elencate nell'allegato IV (a) della direttiva Habitat in tutto il territorio degli Stati membri.

Gli articoli 12 e 13 prevedono misure che dovrebbero istituire un sistema di rigorosa tutela della flora e della fauna elencate nell'allegato IV della direttiva.

Articolo 12:
  • 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
    (a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
    (b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
    (c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
    (d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
  • 2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
  • 3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
  • 4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

L'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva Habitat vieta l'uccisione o la cattura deliberata di specie animali che necessitano di un'elevata protezione. Le specie interessate sono elencate nell'allegato IV della direttiva. Sono inoltre vietati il disturbo deliberato, la distruzione deliberata o il prelievo di uova dall'ambiente naturale, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o dei luoghi di riposo. Il paragrafo 2 della direttiva vieta la detenzione o il commercio delle specie protette.

Articolo 13:
  • 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
    (a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
    (b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
  • 2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

L'articolo 13 istituisce un regime di tutela per le specie vegetali elencate nell'allegato IV della direttiva. Più precisamente, vieta il prelievo, la raccolta, il taglio, lo sradicamento o la distruzione di tali piante nella loro area di distribuzione naturale selvatica e il mantenimento o il commercio di specie protette.