EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Direttiva Habitat - Selezione e designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)

 

Nella seconda fase, la Commissione europea decide quali dei siti proposti saranno dichiarati di importanza comunitaria (articolo 4, paragrafo 2). (SIC, sito di importanza comunitaria). La Commissione presta particolare attenzione ai siti transfrontalieri e ai siti che ospitano tipi di habitat o specie prioritarie.

Per quanto riguarda la procedura di designazione delle ZSC, gli Stati membri possono introdurre nuove procedure di designazione o adattare quelle esistenti e/o sostenere la designazione con altri atti giuridici. Essi hanno la possibilità di scegliere il tipo di atto giuridico che utilizzano - che si tratti di atti legislativi, contrattuali o amministrativi - e possono decidere a quale livello amministrativo (ad esempio, nazionale o regionale) è più appropriato designare le ZSC. Spetta inoltre agli Stati membri determinare se l'atto di designazione è adottato per un sito alla volta o se riguarda più siti. Per ulteriori informazioni clicca qui!

Tuttavia, qualunque sia la procedura utilizzata, deve esistere una chiara base giuridica alla base della designazione delle ZSC e gli Stati membri dovrebbero garantire l'indiscutibile forza vincolante di tale designazione. Lo stesso atto designato deve inoltre fornire sufficiente chiarezza per soddisfare i requisiti della direttiva con certezza del diritto.

Ciò è conforme alla giurisprudenza esistente (Commissione/Belgio, C-415/01)3 ;

  • A tale proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto. Il principio di certezza del diritto esige una pubblicità adeguata per i provvedimenti nazionali adottati in attuazione di una normativa comunitaria, in modo tale da consentire che i soggetti di diritto interessati da tali misure siano messi in grado di conoscere la portata dei loro diritti ed obblighi nell'ambito particolare disciplinato dal diritto comunitario.
  • Per quanto riguarda le carte che delimitano le ZPS, esse devono necessariamente rivestire una forza cogente incontestabile. Altrimenti, infatti, la delimitazione geografica delle ZPS potrebbe essere contestata in qualsiasi momento. Inoltre, l'obiettivo di tutela di cui all'art. 4 della direttiva uccelli ricordato al punto 17 della presente sentenza rischierebbe di non essere pienamente raggiunto.