EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Direttiva Habitat - Selection and Designation of Special Areas of Conservation (SACs)

 

Dato che l'obiettivo generale della direttiva Habitat è quello di mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (articolo) in uno stato di conservazione soddisfacente (FCS), è essenziale istituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) (sesto preambolo e articolo 3). Le zone speciali di conservazione sono definite come siti di importanza comunitaria designati dagli Stati membri mediante un atto legislativo, amministrativo e/o contrattuale in cui si applicano le misure di conservazione necessarie per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni della specie per cui il sito è designato (art. 1).

Articolo 4:
1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
 
  L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
 
  2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
 
  Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.
 
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

La designazione di zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva Habitat avviene in tre fasi. Nella fase iniziale, gli Stati membri propongono un elenco di siti che ospitano determinati tipi di habitat o determinate specie in pericolo (articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Habitat). I tipi di habitat che devono essere proposti come ZSC sono elencati nell'allegato I della direttiva Habitat. L'allegato I specifica un totale di circa 200 tipi di habitat, compresi 25 tipi diversi di comunità di pascoli e 51 tipi diversi di foreste. L'allegato II contiene specie animali e vegetali in pericolo di estinzione. I siti che ospitano queste specie possono essere proposti anche dagli Stati membri. Il presente allegato contiene circa 700 specie di mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati e piante. Gli uccelli non sono elencati qui. Diversi tipi di habitat e le specie elencate negli allegati I e II sono stati contrassegnati come tipi di habitat o specie prioritarie, il che indica che sono particolarmente vulnerabili o minacciati.