Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Per ottenere una protezione efficace, la direttiva Uccelli contiene misure volte a proteggere gli habitat e a limitare la caccia e il commercio di specie di uccelli. Per quanto riguarda la prima, l'articolo 3 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per preservare, mantenere o ripristinare una diversità e una superficie di habitat sufficiente per tutte le specie di uccelli contemplate dalla direttiva. Le seguenti misure sono specificamente menzionate:
- 1. Creazione di aree protette
- 2. Manutenzione e gestione in funzione delle esigenze ecologiche degli habitat all'interno e all'esterno delle
zone protette. - 3. Ristabilimento di biotopi distrutti
- 4. Creazione di biotopi
Come la direttiva Uccelli, la direttiva Habitat prevede, da un lato, misure di protezione delle zone di conservazione (articoli da 3 a 11) e, dall'altro, misure di protezione delle specie (articoli da 12 a 16). In questa sezione sarà data particolare enfasi alla selezione e alla designazione dei siti, nonché agli obblighi di stabilire misure speciali di conservazione conformemente alle disposizioni delle direttive "Habitat" e "Uccelli".