EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Direttiva Habitat - Obblighi delle misure speciali di conservazione

 

Gli Stati membri adottano, nell'ambito di Natura 2000, le misure di conservazione adeguate per mantenere e ripristinare gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato in uno stato di conservazione soddisfacente, dato che si tratta dell'obiettivo ultimo di conservazione della direttiva.

Obiettivi di conservazione:

  • 1. L'obiettivo generale di ottenere le FCS può essere considerato solo a un livello adeguato, come ad esempio a livello nazionale o biogeografico.
  • 2. Questo obiettivo generale deve tradursi in obiettivi di conservazione a livello di sito che definiscono gli scopi di conservazione da raggiungere all'interno dei rispettivi siti al fine di ottimizzare il loro contributo al raggiungimento degli FCS a livello nazionale, biogeografico o europeo.

Pertanto, è chiaro che Natura 2000 non è solo un obbligo di designazione del sito. Essa fa parte dei requisiti legali per la conservazione reale e pianificata. Le direttive chiariscono che gli obiettivi di conservazione devono essere raggiunti tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali, regionali e ricreative. Spetta agli Stati membri stabilire i metodi e gli strumenti più appropriati per attuare le direttive e conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Pertanto, i siti designati ai sensi della direttiva Habitat devono essere gestiti, conservati e protetti conformemente a tutte le disposizioni dell'articolo 6 di detta direttiva. I paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 si applicano anche alle ZPS protette ai sensi della direttiva Uccelli (cfr. articolo 7 della direttiva Habitat), mentre la gestione delle ZPS è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva Uccelli.