EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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INHALT

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Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Direttiva Uccelli - Obblighi delle misure speciali di conservazione

 

Articolo 4:
1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
  • (a) delle specie minacciate di sparizione;
  • (b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
  • (c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
  • (d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
 
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
 
2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.
 
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
 
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazionedegli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, impone agli Stati membri di dotare le zone di protezione speciale ivi menzionate di un regime giuridico di protezione che sia in grado, in particolare, di garantire sia la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva, sia la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie che sono visitatori regolari, sebbene non figurino in tale allegato. Per ulteriori informazioni clicca qui!

L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri, qualora sul loro territorio siano presenti specie di cui all'allegato I, di classificare i territori più idonei per numero e superficie alla loro conservazione come zone di protezione speciale, obbligo che non è possibile evitare adottando altre misure speciali di conservazione. Per ulteriori informazioni clicca qui!

Le disposizioni delle direttive devono essere attuate con forza vincolante incontestabile e con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per soddisfare i requisiti di certezza del diritto. Il principio della certezza del diritto richiede un'adeguata pubblicità delle misure nazionali adottate in applicazione delle norme comunitarie, in modo da consentire agli interessati da tali misure di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi nel particolare settore disciplinato dal diritto comunitario. Per quanto riguarda le mappe che delimitano le ZPS, esse devono essere investite con forza vincolante incontestabile. Per ulteriori informazioni clicca qui!

Una volta che una zona è stata designata ai sensi della direttiva Uccelli, si applica un regime giuridico rigoroso. In origine la direttiva Uccelli disponeva di un proprio regime giuridico per le ZPS, previsto dall'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva Uccelli. Si trattava di un regime molto rigido, sostituito nel 1992 dal regime adottato per le ZSC ai sensi della direttiva Habitat. Da allora, l'articolo 6 della direttiva Habitat si è applicato a tutte queste zone (comprese quelle designate ai sensi della direttiva Uccelli). Per ulteriori informazioni clicca qui!