EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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Misure di protezione dei siti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat
Articolo 6 della direttiva Habitat e procedure di valutazione ai sensi delle direttive VIA e VAS

 

La valutazione adeguata effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat č stata spesso confrontata, sia dal punto di vista procedurale che di contenuto, con la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategico ai sensi delle direttive VIA e VAS. Nonostante le numerose somiglianze, la valutazione appropriata č uno strumento giuridico distinto. Mentre la valutazione ai sensi delle direttive VIA e VAS č spesso effettuata insieme, nell'ambito di una procedura integrata o coordinata, ogni valutazione ha un obiettivo diverso e valuta l'impatto su diversi aspetti dell'ambiente. Anche l'esito di ciascuna procedura di valutazione č diverso. Nel caso delle valutazioni VIA e VAS, le autoritą devono tener conto degli impatti. Ai fini di una valutazione appropriata, tuttavia, il risultato č giuridicamente vincolante per l'autoritą nazionale competente e condiziona la sua decisione finale.

Nonostante le notevoli differenze giuridiche tra questi due tipi di valutazione, esistono una serie di principi comuni, come č stato dimostrato dalle sentenze della Corte, che evidenziano le interfacce tra queste normative comunitarie in materia di diritto ambientale.

In particolare, sulla base della direttiva 85/337/CEC (direttiva VIA):