Misure di protezione dei siti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat
Articolo 6 della direttiva Habitat e procedure di valutazione ai sensi delle direttive VIA e VAS
La valutazione adeguata effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat č stata spesso confrontata, sia dal punto di vista procedurale che di contenuto, con la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategico ai sensi delle direttive VIA e VAS. Nonostante le numerose somiglianze, la valutazione appropriata č uno strumento giuridico distinto. Mentre la valutazione ai sensi delle direttive VIA e VAS č spesso effettuata insieme, nell'ambito di una procedura integrata o coordinata, ogni valutazione ha un obiettivo diverso e valuta l'impatto su diversi aspetti dell'ambiente. Anche l'esito di ciascuna procedura di valutazione č diverso. Nel caso delle valutazioni VIA e VAS, le autoritą devono tener conto degli impatti. Ai fini di una valutazione appropriata, tuttavia, il risultato č giuridicamente vincolante per l'autoritą nazionale competente e condiziona la sua decisione finale.
Nonostante le notevoli differenze giuridiche tra questi due tipi di valutazione, esistono una serie di principi comuni, come č stato dimostrato dalle sentenze della Corte, che evidenziano le interfacce tra queste normative comunitarie in materia di diritto ambientale.
In particolare, sulla base della direttiva 85/337/CEC (direttiva VIA):
- 1. Integrazione della valutazione dell'impatto ambientale nelle procedure di autorizzazione esistenti (causa C-50/09, Commissione contro Irlanda, punti 73-75).
- 2. L'obbligo di porre rimedio alla mancata esecuzione di una VIA (causa C-201/02, Wells, punto 70, parte operativa 3 e causa C-215/06, Commissione contro Irlanda, punti 59-61).
- 3. Procedura di approvazione comprendente varie fasi e VIA (C-290/03, Barker - Crystal Palace, paragrafo 49, parte operativa 2).
- 4. Frazionamento dei progetti - effetti cumulativi (C-392/96, Commissione contro Irlanda, paragrafi 76, 82; C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, paragrafo 44; C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten, paragrafo 53; C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e altri, paragrafo 36).
- 5. Progetti transfrontalieri (causa C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten, punti 54-56).
- 6. Criterio per l'applicazione temporale della direttiva VIA - norme transitorie (C-431/92, Commissione contro Repubblica federale di Germania, 28-33; C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, punti 23 to 28; C-301/95, Commissione contro Germania,punto 29; C-150/97, Commissione contro Repubblica portoghese, punto 18; C-416/10, Kri˛an, punto 99).
- 7. Nuova procedura di autorizzazione (causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, punti 25-28).
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8.
(C-115/09, Trianel Kohlekraftwerk Lünen, paragrafo 59 59).