EU Nature Protection Legislation – Focus on Site Protection

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Misure di protezione dei siti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat
Valutazione di piani e progetti e misure compensative

 

Articolo 6, paragrafo 3 e 6, paragrafo 4:
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
 
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
 
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Questi due paragrafi stabiliscono la procedura da seguire nella pianificazione di nuovi sviluppi che potrebbero interessare un sito Natura 2000.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, Per ulteriori informazioni clicca qui! singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, è sottoposto ad un'opportuna valutazione per determinarne l'incidenza sul sito. Per ulteriori informazioni clicca qui! Le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto solo dopo aver accertato che esso non pregiudica l'integrità del sito in questione. Per ulteriori informazioni clicca qui!

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, definisce una procedura graduale per l'esame dei piani e dei progetti (10)

  • 1. La prima parte di questa procedura consiste in una fase di valutazione ed è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase.
  • 2. La seconda parte della procedura, disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, riguarda la decisione delle autorità nazionali competenti.
  • 3. La terza parte della procedura (disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4) entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di esaminarlo ulteriormente.