EU Nature Protection Legislation – Focus on Species Protection

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Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Caccia, cattura o uccisione di uccelli

 

Guida alla caccia sostenibile
La direttiva Uccelli riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di uso sostenibile. La caccia è un'attività che apporta significativi benefici sociali, culturali, economici e ambientali in diverse regioni dell'Unione Europea. Essa è limitata ad alcune specie, elencate nella direttiva, che prevede anche una serie di principi ecologici e requisiti giuridici relativi a questa attività, da attuare attraverso la legislazione degli Stati membri. Questo fornisce il quadro di riferimento per la gestione della caccia. Ci sono state molte controversie, e negli ultimi anni anche alcuni confronti sulla compatibilità della caccia con alcuni requisiti della direttiva. La controversia è spesso alimentata da interpretazioni divergenti di tali requisiti.

In questo contesto, vi è chiaramente la richiesta di migliori orientamenti sulle disposizioni della direttiva in materia di caccia. Ciò è evidente dalla portata del contenzioso in materia. Vi sono state anche molte interrogazioni alla Commissione su questo argomento, comprese quelle del Parlamento europeo. Ciò va visto anche nel contesto di una maggiore polarizzazione, come dimostra il contrasto tra le petizioni presentate al Parlamento dalle organizzazioni per la caccia e la conservazione degli uccelli, che hanno raccolto le firme di milioni di persone.

Nel 2001 la Commissione europea, in collaborazione con gli esperti degli Stati membri e i principali gruppi di interesse, come BirdLife International e la Federazione delle associazioni per la caccia e la conservazione dell'Unione europea (FACE), ha lanciato la "Sustainable Hunting Initiative" (Iniziativa per la caccia sostenibile), volta a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni ambientali e quelle dei cacciatori al fine di realizzare e migliorare la caccia sostenibile ai sensi della direttiva Uccelli. La caccia sostenibile può essere definita come: “L'uso delle specie di selvaggina e dei loro habitat in un modo e a un ritmo che non comporti un declino a lungo termine della biodiversità o ne impedisca il ripristino". Tale uso mantiene il potenziale della biodiversità per soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future, oltre a mantenere la caccia stessa come attività sociale, economica e culturale accettata. Quando la caccia è condotta in modo così sostenibile, può contribuire positivamente alla conservazione delle popolazioni selvatiche e dei loro habitat e può anche giovare alla società”. Per ulteriori informazioni clicca qui!

Alcuni dei risultati più importanti dell'iniziativa sono stati:

  • la pubblicazione da parte della Commissione europea di una Guida alla caccia sostenibile ai sensi della direttiva Uccelli, che fornisce orientamenti chiari agli Stati membri e alle parti interessate sull'attuazione giuridica e tecnica delle disposizioni della direttiva Uccelli in materia di caccia;
  • l'adozione di un accordo UE sulla caccia sostenibile, firmato nel 2004 da BirdLife International e FACE, che ha fornito la base per un partenariato costruttivo tra le parti interessate alla conservazione (cacciatori, gruppi di conservazione, ecc.) per garantire una corretta gestione della caccia agli uccelli
  • l'avvio di un programma di sensibilizzazione su Natura 2000 tra i cacciatori;
  • la pubblicazione di piani di gestione dell'UE per 13 specie di uccelli cacciabili considerate in uno stato di conservazione sfavorevole.

La Guida alla caccia sostenibile ai sensi della direttiva Uccelli, in particolare, prevede un'analisi approfondita degli articoli 7 e 9 della direttiva Uccelli, che sollevano questioni significative. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 7, esiste una panoramica completa delle specie cacciabili e delle motivazioni che giustificano la caccia, nonché dei principi e dei criteri generali da rispettare nella caccia (non compromettere gli sforzi di conservazione nelle zone di distribuzione, uso razionale, controllo ecologicamente equilibrato). Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 9, viene posto l'accento sulle due condizioni per le deroghe che devono essere soddisfatte: i. la prova che non esiste "nessun'altra soluzione soddisfacente" e ii. la dimostrazione di uno dei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), lettera b), lettera c).