Ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis
Il regolamento si applica alla materia civile riguardante divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio. Il preambolo chiarisce, al considerando (8) che solo lo scioglimento del vincolo matrimoniale viene trattato, mentre questioni accessorie come gli alimenti o il patrimonio matrimoniale non rientrano nell’ambito sostanziale di applicazione del regolamento (vedere anche articolo 1.3). Vi rientrano le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale che sorgono normalmente in relazione ai procedimenti matrimoniali, come i diritti di affidamento o di visita, ma sono assoggettate a norme diverse che vengono approfondite nel modulo 2.
The È irrilevante la natura dell’autorità giurisdizionale che si occupa dello scioglimento del vincolo matrimoniale. In base all’articolo 2.1, per “autorità giurisdizionale” si intende qualsiasi autorità degli Stati membri competente per le materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Il regolamento, quindi, definisce le norme in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento delle decisioni, che si applicano anche quando, ai sensi delle norme in vigore nello Stato membro in questione, lo scioglimento dei vincoli matrimoniali può essere concesso da autorità amministrative.
Gli istituti della separazione personale e dell’annullamento non sono conosciuti un ogni ordinamento giuridico europeo, come indicato nella Domanda A.1 delle sezioni nazionali. Il regolamento non si prefigge l’obiettivo di armonizzare il diritto sostanziale. La possibilità di ottenere o meno una decisione che conceda la separazione personale o l’annullamento del matrimonio in un determinato Stato membro dipende dalla legge applicabile in base a quanto previsto dalle norme di diritto internazionale privato in vigore in tale Stato membro (vedere II "legge applicabile" e Domanda A.4 delle sezioni nazionali). Potrebbe pertanto verificarsi il caso che la competenza in materia di separazione personale sia attribuita alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, ma che in tale Stato membro non sia possibile ottenere una separazione personale in quanto la legge che si applica in materia non prevede tale istituto.
Il regolamento 2201/2003 non si applica in Danimarca ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno deciso di aderire e, pertanto, sono vincolate dal regolamento (vedere considerando 30 del preambolo).
Il regolamento Bruxelles II bis è entrato in vigore il 1° agosto 2004 e divenuto applicabile il 1° marzo 2005 (art. 72).
L’articolo 64 fissa le disposizioni transitorie.