Altri criteri di competenza
Il regolamento include due ulteriori criteri di competenza, che potrebbero essere rilevanti in casi particolari.
Ai sensi dell’articolo 4 “l'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale, purché essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento”.
L’articolo 5 riguarda la conversione della separazione personale in divorzio e tiene conto del fatto che nella legislazione di taluni Stati membri (tra cui l’Italia) la separazione personale è un prerequisito obbligatorio per il divorzio(for further information please see Question A. 1 of the national sections). L’art. 5 stabilisce che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha emesso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.