Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Il capo III del regolamento Bruxelles II bis riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Ai sensi dell’articolo 59 , il regolamento sostituisce le convenzioni concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal regolamento stesso. Vedere successivamente il capo V e Domanda D. 3 delle sezioni nazionali).
Le decisioni in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio emesse in uno Stato membro sono riconosciute in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (articolo 21.1). Questo, in particolare, implica quanto segue:
- Non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro (articolo 21.2). Le autorità competenti per aggiornare le iscrizioni nello stato civile decidono se la decisione emessa all'estero può essere riconosciuta ai sensi del regolamento.
- Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo (articolo 21.4).
Le decisioni in materia matrimoniale emesse in uno Stato membro devono, in linea di massima, essere riconosciute negli altri Stati membri. Il regolamento stabilisce chiaramente che in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito (articolo 26) e che il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio (articolo 25).
In conformità all’articolo 24, non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine.
L’articolo 22 contiene i criteri di non riconoscimento delle decisioni in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale può essere negato:
- se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un Paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
- una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
- un certificato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato I del regolamento. Il certificato è rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine della decisione di cui è richiesto il riconoscimento;
- se si tratta di decisione contumaciale: l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace; o un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.
Qualora i documenti di cui alle lettere b) e c) non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi (articolo 38).
È necessario produrre una traduzione dei documenti solo qualora lo richieda l’autorità giurisdizionale richiesta. In tal caso, la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri (articolo 38).
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti (articolo 52).