Scelta delle disposizioni sulla legge applicabile a divorzio e separazione personale
Norme relative alla validità sostanziale e formale
Gli articoli 6 e 7 fissano le norme relative alla validità sostanziale e formale di tali accordi in merito alla legge applicabile.
L’articolo 6 del regolamento prevede che l’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se l’accordo o la disposizione fossero validi. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del Paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge che disciplina l'accordo.
Il preambolo precisa chiaramente che “la scelta informata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del regolamento”. Il considerando (18) specifica che ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine, conclude il considerando in questione, i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di una scelta informata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell’accordo raggiunto.
Ai sensi Article 7, l’accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell’accordo.
In taluni Stati membri possono esistere requisiti supplementari relativi a tali accordi, in particolare se essi sono inseriti, ad esempio, in un contratto di matrimonio. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l’accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti. (vedere la Domanda A. 6 delle sezioni nazionali)