Scelta delle disposizioni sulla legge applicabile a divorzio e separazione personale
Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in mancanza di un accordo
Quando non viene scelta alcuna legge applicabile, si applica l’articolo 8.
Ai sensi dell’articolo 8, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza
- in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Il concetto di “residenza abituale” dovrebbe ricevere un'interpretazione autonoma. La CGE si è occupata di questa concetto in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale di cui all’articolo 8 del regolamento. Secondo la pronuncia nella Causa C-523/07 , la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. È compito dell’autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari a ogni caso di specie.
In base al considerando 22 del preambolo, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea. Le disposizioni della legge nazionale che fanno prevalere la cittadinanza del foro possono causare difficoltà qualora i coniugi detengano la cittadinanza di due Stati membri, dato che tale prevalenza può essere considerata contraria al principio di non discriminazione basata sulla cittadinanza.