Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile

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Ambito di applicazione

 

Il regolamento Roma III si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale (vedere articoli 1.1 e 16). Il suo obiettivo è determinare la legge applicabile a divorzio e separazione personale. L’annullamento del matrimonio non rientra nel suo ambito di applicazione [articolo 1.2 c)] e segue le norme in vigore in ogni Stato membro.

In conformità al considerando (10) del preambolo dovrebbe esservi coerenza fra il regolamento Bruxelles II bis e il regolamento Roma III. Roma III, pertanto, determina solo la legge applicabile allo scioglimento o all’allentamento del vincolo matrimoniale. Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento le questioni accessorie che scaturiscono in relazione al divorzio o alla separazione personale, come il nome dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, i trust o le successioni (articolo 1.2).

Il regolamento Roma III , inoltre, non determina la legge applicabile alle questioni preliminari quali la capacità giuridica di contrarre matrimonio o l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio (articolo 1.2).

Regulation Rome III - Material scope
Descrizione dell’immagine

Il regolamento non si prefigge l’obiettivo di armonizzare il diritto sostanziale né di obbligare alcuno Stato membro partecipante a riconoscere un’unione contratta come matrimonio al fine di emettere una decisione di divorzio o di separazione personale. Pertanto, l’articolo 13 stabilisce chiaramente che nessuna disposizione del regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso. Questa disposizione risulta particolarmente rilevante in relazione ai matrimoni tra persone dello stesso sesso che possono essere validamente contratti in taluni Stati membri. Il riferimento nell’articolo 13 alla situazione particolare di Malta (“Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio (…) ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso”) ha perso rilevanza in considerazione della recente introduzione del divorzio nella normativa maltese

Il regolamento si applica a prescindere dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita. In base all’articolo 3.2 per “autorità giurisdizionale” si intende qualsiasi autorità degli Stati membri partecipanti competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento.

Le norme sul conflitto di leggi, incluse nel regolamento Roma III, sono universali: la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante (articolo 4). La prova del contenuto della legge straniera segue le norme procedurali nazionali: in taluni Stati membri la legge viene applicata d’ufficio, mentre in altri le parti devono far valere e provare il contenuto della legge straniera (per maggiori informazioni, vedere la Domanda D. 5 delle sezioni nazionali).

Il regolamento Roma III è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 dicembre 2010. Tuttavia, è diventato applicabile solo il 21 giugno 2012.

Il regolamento si applica solo ai procedimenti giuridici avviati a partire dal 21 giugno 2012. Per le ulteriori disposizioni transitorie, specialmente in relazione agli accordi, vedere l’articolo 18.