Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile

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Scelta delle disposizioni sulla legge applicabile a divorzio e separazione personale

Leggi che possono essere scelte

 

Ai sensi dell’articolo 5 i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge del foro.

Il concetto di “residenza abituale” dovrebbe ricevere un'interpretazione autonoma. La CGE si è occupata di questa concetto in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale di cui all’articolo 8 del regolamento. Secondo la pronuncia nella Causa C-523/07, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. È compito dell’autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari a ogni caso di specie.

The concept of habitual residence is an autonomous concept of European Law
Descrizione dell’immagine

Se uno o entrambi i coniugi detengono la cittadinanza di più di uno Stato, essi possono scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui detengono la cittadinanza.

L’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Ciò è possibile anche nel corso del procedimento se la legge del foro lo prevede alle condizioni stabilite dalla legge (vedere la Domanda A. 5 delle sezioni nazionali).