Accesso alle informazioni a livello di diritto comunitario - Stati membri
La direttiva 2003/4/CE, che ha sostituito la direttiva 90/313/CEE, recepisce le disposizioni relative al primo pilastro della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione ambientale. Gli obiettivi generali della direttiva sono di garantire, da un lato, il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta da o per conto delle autorità pubbliche (la cosiddetta trasparenza "passiva") e, dall'altro, di assicurare che l'informazione ambientale sia resa pubblica, soprattutto attraverso l'uso di fonti elettroniche e di Internet (la cosiddetta trasparenza "attiva").
Il campo di applicazione della direttiva è limitato da due concetti fondamentali: quelli di
"informazione ambientale" e di "autorità pubbliche".
La definizione di "informazione ambientale" è molto ampia e comprende tutti i mezzi di comunicazione e tutte le forme e tutti gli aspetti dell'ambiente che portano alla sua ampia applicazione (articolo 2, paragrafo I, della direttiva 2003/4/CE). Essa comprende informazioni generali riguardanti lo stato degli elementi ambientali (aria, acqua, biodiversità, ecc.), i fattori (sostanze, rumore, radiazioni, ecc.) e la salute e la sicurezza umana e comprende le misure amministrative ambientali come le politiche, la legislazione, i piani e i programmi ambientali e le relazioni di attuazione di tali misure.
Anche la nozione di "autorità pubblica" è ampiamente definita (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE). Essa è molto ampia, e comprende tutti gli organismi (anche non aventi una funzione o un obiettivo ambientale specifico) a tutti i livelli di governo, nonché gli enti privati con funzioni o responsabilità pubbliche. Le informazioni ambientali detenute per conto delle autorità pubbliche devono essere accessibili (articolo 2, paragrafo 4, in relazione all'articolo 3, punto I, della direttiva 2003/4/CE).
NB: esistono regimi speciali sull'accesso all'informazione ambientale.