Accesso alle informazioni a livello di diritto comunitario - Stati membri
Per quanto riguarda l'interpretazione di questo concetto, il contributo della giurisprudenza della CGUE è cruciale in diversi casi, quali: C-204/09, Flachgas Torgau GmbH contro Repubblica Federale di Germania, C-279/12, Fish Legal et al. contro Information Commissioner et al., C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutchland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e C-515/11, Deutsche Umwelthilfe.
La disposizione centrale in materia è rappresentata dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE. La disposizione citata impone agli Stati membri di mettere a disposizione, su richiesta, informazioni ambientali senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. La richiesta, tuttavia, deve essere sufficientemente precisa. Le richieste troppo generiche possono essere respinte, a condizione che l'autorità abbia invitato il richiedente a specificare la sua richiesta (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/4/CE). L’autorità pubblica è altresì obbligata ad instaurare un dialogo con il richiedente qualora la richiesta venga rivolta ad un’autorità pubblica errata (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/4/CE). Per facilitare l'accesso alle informazioni ambientali, l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/4/CE impone agli Stati membri di istituire registri ed elenchi di tali informazioni.
Le limitazioni all'accesso alle informazioni ambientali sono previste dall'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE. Si tratta di eccezioni che riguardano principalmente il funzionamento interno dell'autorità pubblica (articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE); oppure eccezioni che riguardano gli interessi di terzi o la riservatezza delle informazioni commerciali (articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/4/CE). Ogni volta che un'autorità invoca una delle eccezioni, deve sussistere un equilibrio tra l'interesse pubblico tutelato dal libero accesso alle informazioni e gli interessi tutelati dall'eccezione (articolo 4, ultimo comma, della direttiva 2003/4/CE). L'elenco delle eccezioni è da considerarsi tassativo: pertanto, gli Stati membri non possono aggiungere ulteriori deroghe per il rifiuto all’accesso alle informazioni. Inoltre, le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo in tutti i casi e comunque essere applicate in conformità agli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Aarhus.
Una presunzione circa l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni sussiste, qualora tali informazioni si riferiscano ad emissioni nell'ambiente (ad eccezione degli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 1 e 2, lettere b), c) ed e) della direttiva 2003/4/CE). Il materiale relativo alle emissioni, pertanto, deve sempre essere reso pubblico; può essere rifiutato solo per motivi di diritti di proprietà intellettuale, relazioni internazionali, sicurezza pubblica o difesa nazionale o segretezza relativa a procedimenti giudiziari in corso. Tuttavia, il concetto di “emissioni” ai fini di tale presunzione manca nella direttiva. Questo rende l’applicazione della presunzione complesso da discernere caso per caso. In questo contesto, sembra probabile che il concetto di “emissione nell’ambiente” debba godere di un'interpretazione ampia, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla direttiva 90/313/CEE, nell’ottica di garantire la massima accessibilità possibile alle informazioni ambientali. Tuttavia, in alcuni casi, come nella causa C-524/09, Ville de Lyon contro Caisse des dépôtset consignations, la CGUE ha ritenuto che i dati sullo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra non rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2003/4.