Accesso alle informazioni a livello di istituzioni dell'UE
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE
In qualità di Stato firmatario, l’UE è obbligata ad attuare la Convenzione di Aarhus. Tale attuazione è avvenuta mediante il regolamento 1367/2006 (“regolamento Aarhus”). Il titolo II del regolamento Aarhus riguarda specificamente l'accesso alle informazioni ambientali, laddove l'articolo 3 del medesimo regolamento stabilisce l’applicabilità del regolamento generale 1049/2001 sull'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE. Il regolamento 1049/2001 deve, pertanto, essere interpretato in conformità alla Convenzione di Århus ogniqualvolta esso venga applicato in relazione alle "informazioni ambientali" (ciò si deduce anche alla luce della decisione CGUE nel caso dell'orso slovacco).
Il regolamento di Aarhus contiene ulteriori disposizioni sull'accesso alle informazioni ambientali.
Ad esempio, l'articolo 6, paragrafo I, del regolamento Aarhus stabilisce che le informazioni relative ad emissioni nell'ambiente debbano essere sempre divulgate. Rileva notare come tale obbligo si applichi altresì alle informazioni relative alla proprietà intellettuale, mentre analoga imposizione non operi per altre categorie di informazioni ambientali in possesso degli Stati membri.
L'UE è, inoltre, tenuta a istituire registri e a diffondere informazioni ambientali.
Mentre gli Stati membri non sono autorizzati a sopperire ai costi per soddisfare una richiesta di informazioni, l'UE è autorizzata a farlo per le copie superiori a 20 pagine. Secondo il regolamento Aarhus, queste spese non devono "superare il costo reale della produzione e dell'invio delle copie". Tuttavia, la Convenzione di Aarhus (articolo 4, paragrafo 8) consente di addebitare ai richiedenti solo un importo ragionevole. Per quanto riguarda il controllo sulle decisioni di rifiuto dell'accesso alle informazioni, gli articoli 7 e 8 del regolamento 1049/2001 prevedono una procedura amministrativa in due fasi e l'accesso al Mediatore europeo o a un tribunale.