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Accesso alle informazioni nel panorama del diritto internazionale

 

Il diritto di tutti a ricevere informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Ciò può includere informazioni sullo stato dell'ambiente, ma anche sulle politiche o sulle misure adottate, o sullo stato della salute e della sicurezza dell'uomo, laddove questo possa essere influenzato dallo stato dell'ambiente. I richiedenti hanno il diritto di ottenere queste informazioni entro un mese dalla richiesta e senza dover dire perché le richiedono. Inoltre, le autorità pubbliche sono tenute, ai sensi della Convenzione, a diffondere attivamente le informazioni ambientali in loro possesso.

Dei tre "pilastri", l'accesso del pubblico alle informazioni è quello maggiormente presente nell’ambito di accordi in materia ambientale. Le informazioni da rendere accessibili al pubblico dipendono dalla portata e dallo scopo dell'accordo stesso. In alcuni contesti, le informazioni riguardano una procedura o un impianto particolare, come nel caso delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, e la prevenzione e la pianificazione di emergenza per le attività pericolose (comprese le attività nucleari). In altri casi, le informazioni riguardano sostanze particolari, ad esempio sostanze chimiche pericolose o organismi geneticamente modificati. Tuttavia, altre informazioni su questioni ambientali che devono essere rese pubbliche possono riguardare la legislazione, le decisioni delle autorità amministrative o le decisioni di organi giurisdizionali.

La Convenzione di Aarhus prevede che tutte le informazioni ambientali, come definite nella Convenzione, siano disponibili al pubblico su richiesta, fatti salvi solo alcuni motivi di rifiuto. Essa prevede inoltre, in particolare con il suo protocollo del 2003 sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (protocollo PRTR), che determinate informazioni siano rese pubbliche a prescindere da richieste specifiche. Ciò implica una sorta di "diritto di sapere", che si riflette anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di attività pericolose (Corte europea dei diritti dell'uomo, Guerra e altri contro l'Italia, ric. n. 14967/89 del 19 febbraio 1998).

Il sostegno all'accesso alle informazioni ambientali è dunque pienamentet riconosciuto in diversi accordi ambientali con applicazione globale e regionale, nella giurisprudenza degli organismi regionali per i diritti umani (Corte di giustizia europea, Commissione interamericana per i diritti umani e Commissione africana per i diritti umani e dei popoli) e negli articoli della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione dei danni transfrontalieri da attività pericolose (articoli ILC) del 2001. Pertanto, si può sostenere che il diritto di accesso alle informazioni ambientali costituisca la forma di diritto partecipativo e procedurale per la quale esiste il maggior sostegno nel diritto internazionale. Dal momento il pieno accesso all’informazione rappresenta un prodromo essenziale a una partecipazione pubblica significativa, si ritiene significativo soffermarsi di seguito su tale aspetto.