Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

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Il processo di una VIA
Partecipazione del pubblico

 

La maggior parte delle disposizioni sulla partecipazione del pubblico sono state introdotte nella direttiva VIA con le modifiche della direttiva 2003/35/CE, che ha allineato le disposizioni sulla partecipazione del pubblico alla Convenzione di Aarhus. Clicca qui per maggiori informazioni! Le modifiche del 2014 alla direttiva VIA hanno ulteriormente rafforzato la dimensione della partecipazione del pubblico e l'hanno resa adatta alle realtà del 21° secolo, grazie ai seguenti correttivi:

  • l'ampliamento del campo di applicazione delle consultazioni, che ora include espressamente anche gli enti locali e regionali;
  • la garanzia che, oltre ai metodi precedenti (affissione di bollettini pubblici, pubblicazione su quotidiani locali e nazionali), il pubblico sia informato anche per via elettronica e mediante avvisi pubblici (articolo 6, paragrafo 5, modificato);
  • la possibilità di rendere le informazioni pertinenti accessibili al pubblico per via elettronica (stesso paragrafo);
  • la definizione di tempistiche ragionevoli per le diverse fasi del processo decisionale, in grado di garantire il tempo sufficiente per garantire l'informazione del pubblico (articolo 6, paragrafo 6, modificato);
  • la previsione di un termine per la consultazione del pubblico interessato sulla relazione VIA pari ad almeno 30 giorni (articolo 6, paragrafo 7, modificato).

Anche l'articolo 6 della direttiva VIA è stato oggetto di una serie di cause presso la Corte di giustizia europea. Ad esempio, antecedentemente all'adesione dell'UE alla Convenzione di Aarhus, la CGUE, nel considerare la fissazione delle condizioni di partecipazione del pubblico, ha concluso che la riscossione di una tassa amministrativa non è di per sé incompatibile con lo scopo della direttiva VIA.Clicca qui per maggiori informazioni!

La direttiva VIA prevede, inoltre, che si svolgano consultazioni transfrontaliere per i progetti per i quali sono previsti effetti significativi sull'ambiente sul territorio di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro potenzialmente interessato in misura significativa ne faccia richiesta. In linea con le modifiche del 2014, tali consultazioni possono essere condotte attraverso un apposito organo comune (articolo 7, paragrafo 4, come modificato) e i tempi di tale consultazione pubblica devono essere fissati dagli Stati membri interessati (articolo 7, paragrafo 5, come modificato).

Infine, la direttiva VIA prevede che i membri del pubblico interessato titolari di un interesse sufficiente o - qualora il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro lo richieda come condizione preliminare - che sostengano la violazione di un loro diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un tribunale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico della direttiva VIA (articolo 11). La direttiva specifica, inoltre, che tali procedure devono essere giuste, eque, tempestive e non proibitive dal punto di vista economico per il ricorrente.

La CGUE, nell'interpretare la condizione del "costo proibitivo" di questa disposizione, è giunta alla conclusione che, in termini generali, ai soggetti individuati da tali disposizioni non dovrebbe essere in alcun modo impedito di proporre un'azione che rientri nell'ambito di applicazione di tali articoli, a causa dell'onere finanziario che ne potrebbe derivare. Nel valutare il ricorrere di questo presupposto, il giudice nazionale può tener conto della situazione economico-patrimoniale delle parti interessate. Clicca qui per maggiori informazioni!