Il processo di una VIA
Progetti ai sensi della direttiva VIA - Progetti dell'allegato II - screening di VIA
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:
- (a) un esame del progetto caso per caso; o or
- (b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
L'articolo 4, paragrafo 2, e l'allegato II riguardano progetti che non raggiungono le soglie stabilite nell'allegato I o sono considerati dal legislatore, per loro natura, non suscettibili di avere un impatto ambientale significativo, tale da giustificare una VIA obbligatoria. Per questi progetti si applica una procedura preliminare, denominata "screening", in base alla quale si determina, mediante un esame caso per caso da parte dell'autorità competente o mediante soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro, se la VIA sia necessaria per il progetto in questione. Se lo Stato membro sceglie l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), la legislazione nazionale di recepimento è tenuta a stabilire le soglie o i criteri applicabili. In tal caso, è prassi generale degli Stati membri esaminare l'interazione di altri atti legislativi comunitari in materia di ambiente in cui possono esservi sovrapposizioni del campo di applicazione.
Un esempio di questa interazione può essere illustrato dal caso dei grandi impianti di combustione. Questi progetti rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della direttiva VIA se la loro potenza termica è inferiore a 300 megawatt. Allo stesso tempo, la combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 megawatt è soggetta anche alla direttiva sulle emissioni industriali, e quindi il loro funzionamento richiede un'autorizzazione integrata rilasciata in conformità alle sue disposizioni. Nella maggior parte degli Stati membri il legislatore nazionale ha scelto di riunire queste soglie, imponendo una VIA obbligatoria per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 megawatt ; l'obbligo di una VIA e di un'autorizzazione integrata si applica, quindi, alla medesima categoria di progetti.
In caso di esame caso per caso o di fissazione di soglie o criteri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione di cui all'allegato III.
Le modifiche della direttiva 2014/52/UE hanno chiarito e semplificato la procedura di screening, fornendo un elenco di informazioni che il committente deve presentare, i criteri minimi nel contenuto della decisione di screening
e i tempi per la decisione
sullo screening - in precedenza non specificati.
Nel 2017, la Commissione Europea ha pubblicato un documento di orientamento sullo screening, una fonte di informazioni molto utile per tutti i professionisti legali che si occupano di valutazioni di impatto ambientale.