Legislazione UE sulle valutazioni ambientali)

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Il processo di una VIA
Progetti ai sensi della direttiva VIA - Obiettivi e ambito di applicazione

 

L'obiettivo principale della direttiva VIA è sancito nei suoi considerando. In primo luogo, i co-legislatori stabiliscono che la direttiva deve rispettare gli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'UE, ossia i principi di "precauzione" e "chi inquina paga", garantendo che gli effetti sull'ambiente siano presi in considerazione il più presto possibile in tutti i processi di pianificazione tecnica e di decisione. Clicca qui per maggiori informazioni! In secondo luogo, è sancito l'obiettivo di effettuare valutazioni basate su fatti concreti dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Clicca qui per maggiori informazioni! In terzo luogo, i colegislatori sottolineano la necessità di un coinvolgimento attivo del pubblico nel processo decisionale e la necessità di fornire tempestive ed efficaci opportunità per raggiungere tale obiettivo. In relazione a ciò, viene anche menzionato l'accesso a procedure giudiziarie (o di altro tipo) per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni. Clicca qui per maggiori informazioni!

La direttiva VIA fa rientrare nel suo campo di applicazione una grande varietà di progetti: l'agricoltura, diversi settori industriali (energia, miniere, prodotti chimici, trasformazione alimentare, ecc.), nonché progetti di infrastrutture (strade e ferrovie, aeroporti, condutture, cavi ad alta tensione, progetti di sviluppo urbano, acquedotti), e persino alcuni progetti turistici (piste da sci, campeggi permanenti o parcheggi per roulotte), tutti inclusi negli elenchi dell'allegato I o dell'allegato II della direttiva VIA.